Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia agevolativa.

bonus 80,00 euro al mese: incremento delle soglie reddituali dal 2018

Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.

reddito complessivo fino a 24.600,00 euro

In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il bonus spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).

reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro

Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumentare del reddito complessivo.

parametrazione al periodo di lavoro

Il bonus, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito complessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

decorrenza

Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80,00 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.

limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico: incremento

A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

interventi di recupero del patrimonio edilizio: proroga della detrazione

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

interventi di riqualificazione energetica degli edifici: proroga detrazione e modifica delle aliquote

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al D.Lgs. 311/2006).

aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

  • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
  • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
    • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
    • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il co. 2-bis dell’art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

  • per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
    sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

interventi su parti comuni di edifici condominiali

La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;
  • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);
  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).

detrazione irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”): proroga

Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.

sistemazione di giardini e terrazzi – nuova detrazione irpef (c.d. “bonus verde”)

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

tipologie di immobili agevolati

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:

  • su unità immobiliari ad uso abitativo;
  • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

limite di spesa e ripartizione della detrazione

La nuova detrazione è:

  • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
  • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene previsto, per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

ambito oggettivo

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”.

Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018.

Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipen- dente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;
  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

nuova Sabatini: rifinanziamento

Viene rifinanziata la misura di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “nuova Sabatini”), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.

Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.

ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020.

misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

contributi per l’acquisto di nuovi televisori

Nell’ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.