Se stai pensando di avviare un’attività ed aprire una partita IVA devi sapere che esiste un regime fiscale particolarmente vantaggioso per imprese e professionisti di piccole dimensioni, il “regime forfetario”.
Di seguito trovi un riepilogo esaustivo di tutte le principali informazioni.

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 ha istituito il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”) costituente, a partire dal 2015, il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma. Tra gli aspetti principali, il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito (con eventuale riduzione per i soggetti che iniziano l’attività), l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15%, l’esclusione da IVA e la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.

sintesi dei contenuti:

soggetti ammessi

Il regime forfetario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari.
Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.

requisiti d’accesso

L’accesso al regime, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’annualità precedente, possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  • i ricavi od i compensi non superano i limiti indicati nella tabella allegata alla L. 190/2014, distinti a seconda della tipologia di attività esercitata;
  • le spese per lavoro dipendente e assimilato sostenute non superano 5.000,00 euro lordi;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, sostenuto per l’acquisto di beni mobili strumentali non supera 20.000,00 euro.

Ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione. Tali circostanze rilevano esclusivamente ai fini impositivi per fruire dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività.

limite di ricavi o compensi

Per accedere e permanere nel regime forfetario, i ricavi o i compensi relativi all’anno precedente devono essere non superiori ai limiti indicati nella Tabella allegato n. 4 alla L. 190/2014, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

tipologia di attività soglia di ricavi/compensi
industrie alimentari e delle bevande
(codice attività 10 e 11)
45.000 euro
commercio all’ingrosso e al dettaglio
(codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)
50.000 euro
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
(codice attività 47.81)
40.000 euro
commercio ambulante di altri prodotti
(codice attività 47.82 e 47.89)
30.000 euro
costruzioni e attività immobiliari
(codice attività 41, 42, 43, 68)
25.000 euro
intermediari del commercio
(codice attività 46.1)
25.000 euro
servizi di alloggio e di ristorazione
(codice attività 55 e 56)
50.000 euro
attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)
30.000 euro
altre attività
(codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)
30.000 euro

Tali limiti di ricavi e compensi devono essere ragguagliati all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno.

esempio

Si consideri un soggetto che inizi l’attività di commercio ambulante di prodotti alimentari l’1.3.2018, utilizzando il regime forfetario. Considerando che i giorni di esercizio dell’attività nel 2018 sono 306 (dall’1.3.2018 al 31.12.2018), il limite di ricavi è dato dal seguente rapporto: (40.000,00 × 306)/365 = 33.534,25 euro. Pertanto, il commerciante, per poter permanere nel regime anche nel 2019, deve verificare di non aver conseguito, nel 2018, ricavi superiori a 33.534,25 euro.

condizioni ostative

È preclusa l’applicazione del regime ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

  • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di coloro che risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a srl in regime di trasparenza (art. 116del TUIR);
  • percepiscono, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le predette cause ostative, con la sola eccezione di quella relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, vanno valutate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.

durata

Il regime non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

disapplicazione del regime

Il regime forfetario viene disapplicato a seguito:

  • della perdita di uno dei requisiti d’accesso, oppure per la verifica di una condizione ostativa;
  • dell’esercizio dell’opzione almeno triennale per il regime ordinario.

L’eventuale fuoriuscita dal regime per perdita dei requisiti o verifica di una condizione ostativa decorre sempre dall’anno successivo.
In assenza di una specifica disposizione, la fuoriuscita dal regime (volontaria o obbligata per perdita dei requisiti) non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso una volta decorso il termine minimo dell’opzione o riacquistate le condizioni necessarie.

modalità d’accesso

Il regime forfetario è applicato “naturalmente” dai soggetti che possiedono i requisiti richiesti dalla norma istitutiva, tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime.
Ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione. Così, previa verifica delle sopra indicate condizioni, l’accesso al regime dall’1.1.2018 risulta possibile:

  • sia per i soggetti che iniziano l’attività;
  • sia per i soggetti già in attività che applicavano nel 2017 il regime ordinario, oppure quello di vantaggio (DL 98/2011).

inizio attività

I soggetti che iniziano l’attività devono barrare l’apposita casella nel modello di inizio attività (AA9/12).
L’omessa indicazione dell’intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97 (da euro 250,00 a euro 2.000,00).

attività in corso

Per coloro che hanno già un’attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifici adempimenti, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell’ultima dichiarazione IVA (quadro VA).

determinazione del reddito

Il regime agevolato si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa). In base a tale principio, le componenti rilevanti concorrono alla formazione del reddito nel momento della loro manifestazione numeraria, vale a dire all’atto del loro incasso (se positivi) o pagamento (se negativi).
La tabella seguente riepiloga i coefficienti di redditività previsti per ciascuna attività.

tipologia di attività coefficiente di redditività
industrie alimentari e delle bevande
(codice attività 10 e 11)
40%
commercio all’ingrosso e al dettaglio
(codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)
40%
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
(codice attività 47.81)
40%
commercio ambulante di altri prodotti
(codice attività 47.82 e 47.89)
54%
costruzioni e attività immobiliari
(codice attività 41, 42, 43, 68)
86%
intermediari del commercio
(codice attività 46.1)
62%
servizi di alloggio e di ristorazione
(codice attività 55 e 56)
40%
attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)
78%
altre attività
(codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)
67%

Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenzepatrimoniali e le sopravvenienze attive, così come altre tipologie di proventi.

irrilevanza delle spese sostenute

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, l’applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, irrilevanti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Un monitoraggio delle spese sostenute deve comunque essere effettuato per verificare l’eventuale superamento dei limiti per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, nonchè ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi connessi all’esonero dagli studi di settore (tramite la compilazione delle apposite sezioni del quadro RS del modello REDDITI PF).
Le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.
Dal reddito sono anche scomputabili le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.
Non assumono rilevanza neppure le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

imposizione sostitutiva

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%. Ai sensi dell’art. 1 co. 64 della L. 190/2014, per il pagamento dell’imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame:

  • provvedono alla determinazione degli acconti d’imposta;
  • applicano le disposizioni in materia di compensazione e di rateazione.

riduzione dell’imposta sostitutiva per inizio attività

I soggetti che iniziano l’attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell’aliquota d’imposta per i primi 5 anni dell’attività (art. 1 co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell’agevolazione:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

La “mera prosecuzione” si desume dalla contemporanea presenza delle seguenti circostanze:

  • l’attività nuova e quella precedente presentano il medesimo contenuto economico;
  • le attività si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento (localizzazione, strumentazione utilizzata, clientela servita).

esempio

L’imposizione ridotta è preclusa al lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, come nel caso in cui l’ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti (circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17, § 2.2.2).

semplificazioni fiscali 

ritenute d’imposta

I ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190). Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Nel caso in cui venissero erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d’imposta, il contribuente in regime agevolato può scomputarle dall’imposta sostitutiva o dall’IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF.

esonero dalla tenuta delle scritture contabili

I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

esonero dagli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta

Per espressa previsione dell’art. 1 co. 69 della L. 23.12.2014 n. 190, i contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23 – 30) del DPR 600/73.
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF), i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

esonero dall’applicazione di studi di settore e parametri

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.
Nonostante l’esclusione, viene previsto che specifiche informazioni relative all’attività soggetta al regime agevolato (es. mezzi di trasporto impiegati nell’attività, totale dipendenti, spese per l’acquisto di materie prime) devono comunque essere fornite in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RS del modello REDDITI PF), secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate in sede di approvazione dei modelli dichiarativi. I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 4.2.3).

regime contributivo agevolato opzionale

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto al regime agevolato rileva ai fini della determinazione della base imponibile per il computo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge in base alle regole ordinarie.

Per alcune categorie di soggetti, l’art. 1 co. da 76 a 83 della L. 190/2014 introduce la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.

soggetti beneficiari

L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

  • ai soli imprenditori individuali (con esclusione dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95, oppure alle Casse Professionali private);
  • che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario.

Con riferimento alla posizione di eventuali coadiuvanti o coadiutori, anch’essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare dell’impresa, continua ad applicarsi l’art. 3-bis del DL 384/92 per cui la base imponibile su cui detto titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta (art. 1 co. 78 della L. 190/2014 e circ. INPS 19.2.2016 n. 35, § 1).

contribuzione sul reddito dichiarato

La L. 208/2015 ha sostituito l’art. 1 co. 77 della L. 190/2014 prevedendo che, a decorrere dall’1.1.2016, “Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 223. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

In base al tenore della norma, la riduzione del 35% si applica alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, ossia a quella dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente (circ. INPS 19.2.2016 n. 35).

cessazione del regime contributivo agevolato

Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso o la verifica di una delle cause ostative) anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita).

La cessazione dell’agevolazione determina:

  • ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento del contributo dovuto;
  • in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.

esclusione da IVA

I soggetti che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
  • non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

annotazioni in fattura
Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l’annotazione “Operazione in Franchigia da IVA” con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190.

imposta di bollo

Sulle fatture emesse va assolta l’imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72). Detta imposta va assolta anche per le fatture-ricevute fiscali emesse ex art. 2 co. 2 del DM 30.3.92 (circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7, § 3.3, quesito a).
Sono, invece, esentati dal bollo:

  • gli scontrini fiscali, non rientrando tra i documenti assoggettati all’imposta dall’art. 13 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 (stessa regola dovrebbe valere per lo scontrino fiscale manuale, di cui all’art. 4 del DM 30.3.92, nonché per il c.d. “scontrino parlante”, di cui all’art. 3 del DPR 21.12.96 n. 696: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7, § 3.3, quesito a);
  • le ricevute fiscali, in base al combinato disposto degli artt. 13 della L. 29.2.80 n. 31 e 8 della L. 10.5.76 n. 249 (cfr. anche R.M. 10.3.86 n. 321898).

soggettività passiva ai fini IVA

I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versando l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

  • per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
  • per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell’art. 38 co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;
  • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta.

semplificazione degli adempimenti

I predetti contribuenti sono esonerati dai principali adempimenti previsti ai fini dell’imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale, comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA), mentre restano obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché alla certificazione dei corrispettivi.

esonero dalla fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).

alcuni esempi di applicazione del regime forfetario

esempio di applicazione del regime per un avvocato libero professionista già in possesso di partita iva

compensi percepiti: 20.000 euro
contributi previdenziali versati: 2.700 euro
coefficiente di redditività: 78%
reddito imponibile lordo: 20.000 x 78% = 15.600 euro
contributi deducibili: 2.700 euro
reddito imponibile netto: 15.600 – 2.700 = 12.900 euro
aliquota imposta sostitutiva: 15%
imposta sostitutiva dovuta: 12.900 x 15% = 1.935 euro

esempio di applicazione del regime forfetario per un imprenditore che avvia una nuova attività di commercio al dettaglio

compensi percepiti: 30.000 euro
contributi previdenziali versati: 1.750 euro
coefficiente di redditività: 40%
reddito imponibile lordo: 30.000 x 40% = 12.000 euro
contributi deducibili: 1.750 euro
reddito imponibile netto: 12.000 – 1.750 = 10.250 euro
aliquota imposta sostitutiva: 5%
imposta sostitutiva dovuta: 10.250 x 5% = 513 euro

costi di gestione

i costi di gestione di una partita iva in regime forfettario ricomprendono:

  • spese di apertura;
  • spese di gestione annua.

spese di apertura

I costi di apertura variano in base alla tipologia di attività ed agli enti presso i quali si rende necessario effettuare le opportune segnalazioni. Indicativamente i costi possono variare da un minimo di 30 euro per la sola apertura della partita iva ad un massimo di 320 euro nel caso sia necessario provvedere anche alla presentazione delle segnalazioni di inizio di attività presso gli sportelli SUAP del comune di riferimento. Per avere maggiori informazioni sugli adempimenti connessi all’avvio di ciascuna attività è possibile consultare sul sito ATECO Infocamere la normativa di riferiemento.

gestione annua

Il costo di gestione annuo per tutti gli adempimenti di carattere fiscale è di  500-600 euro. Nel caso in cui l’attività preveda l’iscrizione in Camera di Commercio devono aggiungersi i diritti camerali da corrispondere con cadenza annuale in sede di liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

 

Per ulteriori informazioni lo Studio rimane a disposizione.