Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “cer­to” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la fre­quen­za di Università non statali. In relazione alle Univer­sità private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione al­le tas­se e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i se­guenti criteri:

  • identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
  • equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libe­ra, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa cit­tà ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Re­gione.

In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).

I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telema­tiche (ris. Agenzia delle En­trate 24.1.2007 n. 6).

La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rive­­­­larsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.

decorrenza

La nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015 si applica a partire dal periodo d’imposta 2015.

provvedimenti attuativi

In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha quin­­di individuato l’importo massimo detraibile delle spese per la fre­quenza di Università non statali:

  • in relazione al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO 2016 PF), con il DM 29.4.2016 n. 288;
  • in relazione al periodo d’imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF), con il DM 23.12.2016 n. 993 (pubblicato sulla G.U. 7.3.2017 n. 55);
  • in relazione al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF), con il DM 28.12.2017 (pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64).

chiarimenti ufficiali

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­la­zione alla nuova disciplina.

Con la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 sono stati:

  • “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’im­posta 2017

Il suddetto DM 28.12.2017 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in rela­zio­ne al periodo d’imposta 2017, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la fre­quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali:

  • per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in al­le­gato al presente DM e di seguito riportata);
  • in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio.

In pratica, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288) e 2016 (DM 23.12.2016 n. 993).

L’importo massimo detraibile al 19% per il periodo d’imposta 2017 è quindi pari a quanto indicato nella seguente tabella:

area disciplinare
corsi istruzione
nord centro sud e isole
medica 3.700,00 euro 2.900,00 euro 1.800,00 euro
sanitaria 2.600,00 euro 2.200,00 euro 1.600,00 euro
scientifico-tecnologica 3.500,00 euro 2.400,00 euro 1.600,00 euro
umanistico-sociale 2.800,00 euro 2.300,00 euro 1.500,00 euro

delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar­de­gna.

corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universi­tari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 28.12.2017, è pari a:

  • 3.700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
  • 2.900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
  • 1.800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Anche in tali casi, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288) e 2016 (DM 23.12.2016 n. 993).

corsi di perfezionamento

Come chiarito dalla circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, i medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati dal decreto del MIUR.

tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili previsti dal DM 28.12.2017 deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20-23 della L. 28.12.95 n. 549.

chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le mo­di­fiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detra­zione IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto sta­bilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

In relazione al periodo d’imposta 2017, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal DM 28.12.2017 sopra esaminato.

spese sostenute per i test di ammissione

La circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 ha chiarito che il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geo­grafiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente pro­ceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’univer­sità

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 ha chiarito che, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Uni­ver­sità site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto del MIUR.

frequenza di corsi sia presso università statali che non statali

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università sta­tali che Università non statali, la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 ha chia­rito che:

  • la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
  • le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MIUR, con le modalità sopra descritte.

università estere

Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo mas­simo sta­bilito per:

  • la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
  • la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

università telematiche

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università tele­ma­tiche, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

  • all’area tematica del corso;
  • per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

corsi di laurea in teologia e scienze religiose

Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Uma­nistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea in teologia presso le Uni­versità Pontificie (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18, § 2.2);
  • laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (circolare-guida Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7).

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplifi­cazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel ca­so in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

imposta di bollo

La circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 ha chiarito che nel limite di spesa indi­viduato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.

spese rimborsate dal datore di lavoro

Le istru­zioni ai modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in so­sti­tuzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 13.

aggiornamento degli importi detraibili

Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame continuano ad essere detraibili anche se so­no sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a con­dizione che siano fiscalmente a cari­co ai sen­si del precedente art. 12.