- 02/03/2018
- Posted by: Maikol Bui
- Categoria: Fiscalità
L’art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”:
- ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
- ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all’art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 sono:
- state stabilite le modalità attuative di tali disposizioni;
- state modificate le specifiche tecniche in precedenza approvate per la trasmissione dei dati delle fatture;
- stati differiti dal 28.2.2018 al 6.4.2018 i termini per:
- effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017;
- correggere, senza sanzioni, le errate comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017.
comunicazione entro il 28.2.2018 dei dati delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2017
Resta invece ferma la scadenza del 28.2.2018 per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2017, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 (inserito dal DL 193/2016).
termini per la comunicazione dei dati delle fatture
Di seguito si descrivono le novità riguardanti i termini di presentazione della comunicazione (obbligatoria e opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute.
trasmissione dei dati con cadenza semestrale
Ai sensi dell’art. 1-ter co. 2 lett. a) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), i soggetti passivi IVA possono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010):
- con cadenza trimestrale;
- oppure con cadenza semestrale.
Tale facoltà, come anticipato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco dell’1.2.2018 e previsto dal successivo provv. 5.2.2018 n. 29190, può essere esercitata anche dai soggetti che effettuano la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).
dati relativi al secondo semestre 2017
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha fissato al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame), al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000), il termine di presentazione per il secondo semestre 2017:
- sia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010);
- sia della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015).
La scadenza originariamente prevista per la trasmissione delle citate comunicazioni era il 28.2.2018.
dati relativi al secondo trimestre 2018 o primo semestre 2018
L’art. 1 co. 932 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha differito all’1.10.2018 (considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 del DL 78/2010) relativa:
- al secondo trimestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza trimestrale;
- al primo semestre 2018, in caso di trasmissione con cadenza semestrale.
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha allineato i termini di effettuazione della comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015) con quelli della comunicazione obbligatoria (art. 21 del DL 78/2010).
riepilogo delle scadenze per la comunicazione dei dati delle fatture per l’anno 2018
Di seguito si riepilogano le scadenze della comunicazione (obbligatoria od opzionale) dei dati delle fatture emesse e ricevute per l’anno 2018, a seconda che la trasmissione avvenga con cadenza trimestrale o semestrale.
trasmissione dei dati con cadenza trimestrale | scadenza |
1° trimestre 2018 | 31.5.2018 |
2° trimestre 2018 | 1.10.2018 |
3° trimestre 2018 | 30.11.2018 |
4° trimestre 2018 | 28.2.2019 |
trasmissione dei dati con cadenza semestrale | scadenza |
1° semestre 2018 | 1.10.2018 |
2° semestre 2018 | 28.2.2019 |
semplificazioni previste
Di seguito si illustrano le semplificazioni introdotte dall’art. 1-ter co. 2 lett. a) e b) del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), a fronte delle quali il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate per la trasmissione dei dati delle fatture.
Le semplificazioni in esame si applicano:
- sia alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’art. 21 del DL 78/2010;
- sia alla comunicazione opzionale, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
dati da indicare nella comunicazione
Il contenuto della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:
- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell’operazione ai fini IVA, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell’operazione.
documento riepilogativo per fatture inferiori a 300,00 euro
Con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.
I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse sono i seguenti:
- numero e data del documento;
- partita IVA del cedente o prestatore;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento).
I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute sono i seguenti:
- numero e data di registrazione del documento;
- partita IVA del cessionario o committente;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento).
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco dell’1.2.2018, ha precisato che il suddetto importo di 300,00 euro deve intendersi comprensivo di IVA.
integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017
L’art. 1-ter co. 1 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 11 co. 1 e 2-bis del DLgs. 471/97, per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.
La previsione riguarda:
- sia la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all’art. 21 del DL 78/2010;
- sia la comunicazione opzionale, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Il provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 29190 ha successivamente differito il termine al 6.4.2018 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame) al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo statuto del contribuente (art. 3 co. 2 della L. 212/2000).
Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 11 ha chiarito, inoltre, che le nuove regole descritte in precedenza possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate relative al primo semestre 2017.
messa a disposizione di software di supporto
Ai contribuenti e agli intermediari sono stati messi a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate due pacchetti software gratuiti che permettono:
- il controllo dei file delle comunicazioni;
- la compilazione delle comunicazioni.
È stata aggiornata, inoltre, la piattaforma digitale “Desktop Telematico” con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.
Il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.2.2018 n. 11 ha reso noto, inoltre, che i contribuenti i quali intendono proseguire l’utilizzo del software di mercato del quale si sono avvalsi per la comunicazione relativa al primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati in base alle precedenti regole.