Dall’anno 2018, l’aliquota contributiva previdenziale per i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola gestione separata (ex art. 2 co. 26 della L. 335/95) e non pensionati aumenta nuovamente di un punto percentuale, raggiungendo la misura prevista a regime.

L’individuazione delle categorie di lavoratori soggette all’iscrizione alla gestione separata INPS deve tenere conto del riordino dei contratti di lavoro operato, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”), dal D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 che:

  • da un lato, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, della disciplina in materia di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, consentendo di continuare ad applicare la medesima per la regolamentazione, fino alla scadenza, dei soli contratti di lavoro a progetto in corso a tale data;
  • dall’altro, ha fatto salve le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 c.p.c.

Ciò ha reso di nuovo possibile l’instaurazione di rapporti di collaborazione senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 (c.d. “Legge Biagi”), ma semplicemente come rapporti di co.co.co. caratterizzati:

  • dall’assenza del vincolo di subordinazione, dato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. “etero-direzione”);
  • dalla prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo;
  • dalla continuità del rapporto con il committente;
  • dal coordinamento con il committente sussistente quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti (e, quindi, non imposte dal committente) il collaboratore organizzi autonomamente l’attività lavorativa.

A decorrere dal 25.6.2015, il D.Lgs. 81/2015 ha, inoltre, soppresso la figura dell’associazione in partecipazione con apporto dell’associato persona fisica consistente, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa.
È conseguentemente venuta meno la relativa assicurazione previdenziale.
Sono stati fatti salvi, tuttavia, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.

lavoratori obbligati all’iscrizione

Ciò posto, tra i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS è possibile annoverare:

  • collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali):
    • esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, per legge o in quanto titolari di rapporti di collaborazione etero-organizzati;
    • percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non “attratti” nella sfera del reddito di lavoro dipendente o del reddito di lavoro autonomo professionale, né assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (si pensi ai collaboratori delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative ex L. 205/2017 riconosciute dal CONI, percettori di redditi qualificati come assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma tenuti ad iscriversi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo);
  • i collaboratori coordinati e continuativi a progetto titolari di contratti stipulati prima del 25.6.2015 eventualmente ancora in essere;
  • i lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS, invece che ad una cassa di previdenza professionale, allorquando:
    • esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
    • pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti “senza cassa” di previdenza di categoria);
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015, non ancora giunti a scadenza;
  • gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
  • gli amministratori di Enti locali non dipendenti;
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • i titolari di dottorati di ricerca con borsa di studio, assegni di ricerca e determinate altre tipologie di borse di studio.

aliquote contributive previdenziali

soggetti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o pensionati

Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati, siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l’aliquota contributiva previdenziale ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni). Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2018.

soggetti iscritti solo alla gestione separate e non pensionati

All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

  • i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA, i c.d. professionisti “senza cassa” di cui sopra, per i quali l’aliquota contributiva previdenziale è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall’1.1.2017, nella misura del 25%. Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2018;
  • i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell’onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA, per i quali continuandosi ad applicare l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007,  l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 32% al 33% a decorrere dal 2018, raggiungendo così la misura prevista a regime.

aliquota contributiva aggiuntiva per la “dis-coll” 

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione “DIS-COLL”, la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla gestione separata e non pensionati, l’applicazione di un’ulteriore aliquota contributiva dello 0,51%.

aliquote contributive applicabili dal 2018

Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili dal 2018 agli iscritti alla gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
tutti gli iscritti della categoria titolari di P.IVA non titolari di P.IVA
co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti altri iscritti della categoria
aliquote previdenziali

24%

fino al previsto massimale della base imponibile

25%

fino al previsto massimale della base imponibile

33%

fino al previsto massimale della base imponibile

33%

fino al previsto massimale della base imponibile

contributo assistenziale no

0,72%

fino al previsto massimale della base imponibile

0,72%

fino al previsto massimale della base imponibile

0,72%

fino al previsto massimale della base imponibile

contributo
“dis-coll”
no no

0,51%

fino al previsto massimale della base imponibile

no
contribuzione totale 24%

fino al previsto massimale della base imponibile

25,72%

fino al previsto massimale della base imponibile

34,23%

fino al previsto massimale della base imponibile

33,72%

fino al previsto massimale della base imponibile

ripartizione dell’onere contributivo

Anche le aliquote applicabili dal 2018 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo.
Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.