La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede, a decorrere dall’1.07.2018, l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat e carte prepagate.

Viene, inoltre, prevista l’abrogazione della scheda carburante e l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte degli impianti di distribuzione carburante per l’acquisto di carburante da parte di soggetti passivi IVA.

La legge di bilancio 2018 riforma sensibilmente la disciplina degli acquisti di carburante, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2018.

Da tale data, fermi restando i limiti previsti ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento dovrà essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria (nuovo comma 1-bis del citato art. 164).

Ai fini dell’IVA, viene introdotta una disposizione di tenore analogo che, con riferimento agli acquisti di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, ammette la detrazione solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento delle Entrate. Rimangono immutati i limiti di detraibilità nella misura del 40% per gli acquisti di carburante relativi a veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa, arte o professione.

In definitiva, l’effetto delle nuove misure determinerà l’indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA per tutti i corrispettivi pagati in contanti.

Come evidenziato dal dossier del servizio studi del Senato, le nuove disposizioni antievasive della legge di bilancio 2018 sono finalizzate a contrastare “la tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante”.

Il quadro normativo sopra descritto si completa con l’abolizione, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, del regolamento (DPR 444/97) relativo all’utilizzo della scheda carburante.

Dal prossimo 1° luglio sono, inoltre, previste ulteriori modifiche in merito alla documentazione delle vendite di carburante. Viene infatti stabilito che tutti gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati tramite fattura elettronica (nuovo art. 22 comma 3 del DPR 633/72).

Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante sarebbe poi previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai suddetti operatori finanziari.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.