In attuazione dell’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con due DM 30.1.2018 (pubblicati sulla G.U. 6.2.2018 n. 30) sono state previste nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, è stata prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti:

  • le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, in via obbligatoria e a regime;
  • le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, in via sperimentale e facoltativa.

decorrenza

Le nuove comunicazioni si applicano a partire dai dati relativi al 2017, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF, da rendere disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 16.4.2018.

termine di invio

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

Per i dati relativi al 2017, la scadenza è quindi il 28.2.2018.

comunicazione dei dati relativi alle rette degli asili nido

soggetti obbligati

La comunicazione dei dati relativi alle rette riguarda gli asili nido di cui all’art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

  • cioè le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
  • pubblici e privati.

rette versate a soggetti diversi dagli asili nido

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette.

dati delle rette da comunicare

Tali soggetti devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute:

  • per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all’art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;
  • dai genitori nell’anno precedente, a partire dall’anno 2017;
  • con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF.

comunicazione dei dati dei rimborsi delle rette

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche i dati dei rimborsi delle rette:

  • erogati nell’anno precedente;
  • con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido;
  • con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, in quanto già oggetto di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali

soggetti interessati

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:

  • le ONLUS, di cui all’art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
  • le associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 7 della L. 383/2000;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 12.10.2016).

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali si applica:

  • con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019;
  • in via sperimentale e facoltativa.

riforma della disciplina del Terzo Settore

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (dall’anno 2018 per i soggetti “solari”), si applicano le nuove disposizioni previste dall’art. 83 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) in relazione alle erogazioni effettuate nei confronti:

  • delle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
  • delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
  • delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. 383/2000.

dati delle erogazioni liberali da comunicare

La comunicazione riguarda l’ammontare delle erogazioni liberali:

  • in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
  • ricevute nell’anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
  • effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

comunicazione dei dati delle erogazioni liberali rimborsate

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:

  • restituite nell’anno precedente;
  • con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

termine del periodo di sperimentazione

In relazione alla comunicazione delle erogazioni liberali, al termine del periodo di sperimentazione saranno verificati i risultati ottenuti e, con successivo decreto, saranno individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, a regime, dei dati relativi alle erogazioni liberali che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d’imposta.

modalità di comunicazione

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative alle rette degli asili nido e alle erogazioni liberali saranno stabilite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

specifiche tecniche

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze delle specifiche tecniche.

regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

primo anno di applicazione dell’obbligo

Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

  • di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
  • oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni relative al 2017 riguardanti le rette degli asili nido, da trasmettere, in regime obbligatorio, entro il 28.2.2018.

invio facoltativo e sperimentale dei dati relativi alle erogazioni liberali

Considerata invece la sperimentalità (e facoltatività) dell’adempimento riguardante la comunicazione dei dati delle erogazioni liberali, è stato stabilito che non sono applicabili le suddette sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.