Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l’obbligo di comunicare in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. “Sistema TS”) i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi (per prestazioni non erogate o parzialmente erogate).

Con il DM 1.9.2016, emanato in attuazione dell’art. 3 co. 4 del DLgs. 175/2014, tale obbligo è stato esteso ad ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, sostenute dall’1.1.2016.

Successivamente, l’art. 7 co. 3-bis del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19) ha modificato il termine previsto per l’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati “delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016”. Per i veterinari iscritti agli albi professionali, è stato, dunque, differito a regime il termine per la trasmissione, dei suddetti dati, al Sistema Tessera Sanitaria, la quale deve essere effettuata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le stesse spese sono state sostenute, rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio (cfr. Allegato A, punto 4.6, del DM 31.7.2015, richiamato dall’art. 3 del DM 16.9.2016).

Per le spese sanitarie sostenute nel 2017, con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato differito all’8.2.2018 il precedente termine del 31.1.2018, per effettuare la trasmissione dei dati afferenti le spese sopra indicate, in relazione a tutti i soggetti tenuti alla comunicazione in esame. Per effetto della suddetta proroga, il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2018 n. 26296 ha posticipato i termini entro cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata.

Diversamente, i veterinari iscritti agli albi professionali devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria, entro il termine ordinario del 28.2.2018, i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel 2017.

In relazione agli adempimenti in esame, restano fermi i chiarimenti resi con le risposte alle FAQ formulate dagli operatori.

soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’obbligo di comunicare in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema TS è stato, originariamente, istituito dall’art. 3 co. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175. Successivamente, la platea dei soggetti interessati è stata ampliata a seguito:

  • dell’entrata in vigore dell’art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
  • del citato DM 1.9.2016.

soggetti obbligati dal periodo d’imposta 2015

A partire dalle prestazioni erogate dal 2015, la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte:

  • degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
  • delle farmacie (pubbliche e private);
  • delle aziende sanitarie locali;
  • delle aziende ospedaliere;
  • degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • dei policlinici universitari;
  • dei presidi di specialistica ambulatoriale;
  • delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che operano in uno studio associato o in strutture organizzate in forma societaria

L’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sussiste per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una struttura in forma societaria (ad esempio, una srl), che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate sono trasmesse dalla struttura solo se questa:

  • è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • oppure, è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari anche se non accreditata.

studio associato di medici

Il medico che sia anche il rappresentante legale dello studio associato può, anche tramite intermediario delegato, inviare i documenti fiscali anche per conto della suddetta struttura, indicando la partita IVA dello studio.

prestazioni fatturate dal rappresentante di uno studio associato

Nell’ipotesi in cui il rappresentante di uno studio associato abbia emesso anche fatture con la propria partita IVA, il medesimo soggetto deve comunicare al Sistema Tessera Sanitaria:

  • sia i dati relativi a prestazioni fatturate personalmente, con indicazione della propria partita IVA;
  • sia i dati concernenti le prestazioni fatturate con la partita IVA dello studio associato.

iscritti all’Albo dei Medici non titolari di partita IVA

Gli iscritti all’Albo dei Medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, in quanto tra i dati obbligatori da trasmettere è prevista la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

soggetti obbligati dal periodo d’imposta 2016

Per effetto delle previsioni contenute nella L. 208/2015 e nel DM 1.9.2016, l’obbligo di comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso ad ulteriori categorie di soggetti, di seguito illustrate.

strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN

L’art. 1 co. 949 della L. 28.12.2015 n. 208 ha infatti esteso l’obbligo in esame:

  • alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dall’1.1.2016.

Il DM 2.8.2016 ha precisato che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:

  • dell’art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
  • dell’art. 70 co. 2 del DLgs. 6.4.2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

IPAB dispensata dagli obblighi di fatturazione e di registrazione 

Un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) – esercente un’attività esente da IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 nn. 27 e 27-ter del DPR 633/72 e che, pertanto, beneficia della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72 – è tenuta, in quanto struttura autorizzata all’erogazione dei servizi socio-sanitari (ex art. 8-ter del DLgs. 502/92), a comunicare, in via telematica, al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili. In ragione della dispensa dai suddetti obblighi di fatturazione e di registrazione, tuttavia, tale ente non deve comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali (ris. Agenzia delle Entrate 16.1.2018 n. 7).

L’obbligo comunicativo in esame è, ad ogni modo, ripristinato:

  • in relazione alle prestazioni esenti per le quali il contribuente abbia richiesto l’emissione dei documenti fiscali;
  • oppure, laddove siano state rese particolari tipologie di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona e di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18) e 19) del DPR 633/72, per le quali non è possibile beneficiare della dispensa dai suddetti obblighi.

uteriori soggetti operanti nell’ambito sanitario

Per effetto del DM 1.9.2016, a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2016, l’obbligo di comunicazione è stato esteso agli:

  • esercizi commerciali di cui all’art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del DL 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97.

veterinari

Sempre per effetto del DM 1.9.2016, a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2016, l’obbligo di comunicazione è stato esteso agli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, che possono beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

strutture medico-veterinarie in forma societaria

Le strutture medico-veterinarie in forma societaria non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati, in quanto non rientrano tra i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 8-ter della L. 502/92.

Tuttavia, qualora il rappresentante legale fosse un medico veterinario, lo stesso:

  • ha la facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie;
  • comunicando, in fase di accreditamento, la partita IVA della società di cui egli è rappresentante legale.

contribuenti “minimi” o “forfetari”

In assenza di specifiche esclusioni, l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie riguarda anche i soggetti che adottano:

  • il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011);
  • il nuovo regime forfetario (ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190).

soggetti esclusi

I soggetti non ricompresi nelle tipologie indicate nei precedenti paragrafi non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie (es. fisioterapisti, logopedisti e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN).

eredi

Gli eredi non devono inviare i dati relativi al defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria.

dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria

I dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria:

  • sono relativi alle singole ricevute di pagamento e alle fatture afferenti le spese sostenute dal contribuente nel 2017 e ai rimborsi erogati in caso di prestazioni non fruite o parzialmente fruite;
  • differiscono a seconda della tipologia di spesa, sanitaria o veterinaria, sostenuta dall’assistito.

tipologie di spese sanitarie

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie o parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dagli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici sanitari di radiologia medica;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

tipologia di spese veterinarie

Le spese veterinarie da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria sono quelle riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289, vale a dire le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Sono escluse le spese sostenute per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.

dati da comunicare

Per ciascuna spesa o rimborso devono essere inviati i dati relativi:

  • al codice fiscale del contribuente (o del familiare a carico, con riferimento alle sole spese mediche) cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • al codice fiscale o alla partita IVA e al cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
  • alla data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • alla tipologia della spesa;
  • all’importo della spesa o del rimborso;
  • alla data del rimborso.

applicazione del “criterio di cassa”

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie/veterinarie segue il “criterio di cassa”. I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria devono quindi tenere conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Pertanto, ad esempio, nel caso di fattura emessa nell’anno 2017, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2018, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2017.

impossibilità di acquisire il codice fiscale

Non devono essere trasmesse le spese per le quali vi sia l’impossibilità di acquisire il codice fiscale del contribuente. Tale informazione, infatti, costituisce un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.

spese relative all’emissione di certificati o a perizie medico legali

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, a prescindere dall’applicazione dell’IVA. In sostanza, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

prestazioni ai fini della sicurezza sul lavoro

Nel caso dell’attività del medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro, tuttavia, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

prestazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche

L’obbligo di trasmissione attiene ai dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. Inoltre, tra i dati obbligatori da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, è previsto il codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso.

Muovendo da tali considerazioni, è possibile sostenere che per le prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico-veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.) non ricorra l’obbligo di invio dei dati.

spese relative a prestazioni non sanitarie

Qualora dal documento di spesa, emesso in relazione a prestazioni sanitarie erogate, non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio, l’importo pagato a titolo di comfort a seguito di un ricovero ospedaliero), occorre trasmettere la spesa con la tipologia “Altre spese sanitarie” (codice AA).

Se, diversamente, dal documento di spesa è possibile distinguere l’importo della spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche il solo importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli Allegati A ai decreti ministeriali del 31.7.2015 e del 2.8.2016.

importi relativi all’IVA e all’imposta di bollo

Ai fini dell’invio dei dati non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Inoltre, l’imposta di bollo e l’IVA esposte nel documento di spesa (fattura o ricevuta) seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso; pertanto, occorre riportare il codice fiscale del minore, se è ad esso intestato.

comunicazione dell’opposizione all’utilizzo delle singole spese sanitarie

Per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2018 n. 26296, è stata, altresì, prorogata di 8 giorni la data entro la quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2017 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

In particolare, è possibile comunicare tale opposizione:

  • direttamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’8.2.2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa;
  • oppure in relazione ad ogni singola voce, accedendo, dal 9.2.2018 all’8.3.2018, all’area autenticata del sito web del Sistema TS, tramite la tessera sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi, oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si ricorda che, a differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

regime sanzionatorio

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo, però, di 50.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è invece ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

regime sanzionatorio per il primo anno di applicazione dell’obbligo

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-ter del DLgs. 175/2014, tuttavia, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

  • di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
  • oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tuttavia, quest’ultima disposizione non è più applicabile ai soggetti tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati a decorrere dal periodo d’imposta 2016, poiché il 2018 rappresenta, per i medesimi, il secondo anno di trasmissione.