Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile: assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

Viene introdotto, a favore dei datori di lavoro privati, un incentivo finalizzato a promuovere l’occupazione giovanile stabile, avente carattere strutturale a decorrere dal 2018.

rapporti di lavoro agevolati

L’incentivo concerne, innanzitutto:

  • le assunzioni effettuate dall’1.1.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • le conversioni, successive all’1.1.2018, di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Sono, invece, espressamente esclusi (anche se a tempo indeterminato) i rapporti di:

  • lavoro domestico;
  • apprendistato.

requisiti dei lavoratori

Le suddette assunzioni/conversioni devono riguardare soggetti che:

  • alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;
  • in caso di assunzione, non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato (fatti salvi eventuali periodi di apprendistato non proseguiti al termine del periodo formativo).

ulteriori condizioni di accesso

Oltre al rispetto dei principi valevoli per la generalità degli incentivi occupazionali (es. rispetto del diritto di precedenza, regolarità contributiva), è necessario che i datori di lavoro:

  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata e relativamente alla medesima unità produttiva, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
  • per almeno 6 mesi dalla suddetta assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo né il lavoratore neo-assunto, né altri lavoratori operanti nella medesima unità produttiva con la medesima qualifica, pena la revoca dell’agevolazione e il recupero degli importi già fruiti.

agevolazione riconosciuta

L’agevolazione riconosciuta (non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento) consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL:

  • nella misura del 50% del loro ammontare;
  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo massimo di 250,00 euro al mese).

“portabilità” dell’agevolazione

È previsto che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro incentivato si interrompa prima dei 36 mesi di durata massima, l’agevolazione possa essere fruita, per il periodo residuo, dal datore di lavoro che assuma nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato, prescindendosi, in tal caso:

  • sia dall’età al momento del reimpiego;
  • sia dal requisito di non aver mai lavorato a tempo indeterminato.

incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile: prosecuzione dell’apprendistato

Il suddetto incentivo per l’occupazione giovanile stabile si applica anche alle ipotesi di prosecuzione di rapporti di apprendistato, al termine del periodo formativo, in ordinari rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

  • successive al 31.12.2017;
  • riguardanti giovani che non abbiano compiuto 30 anni.

In tali casi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto:

  • nella misura del 50% e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;
  • ma per il più limitato periodo di durata massima di 12 mesi, fruibili a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del periodo, di un anno dalla conferma in servizio del lavoratore, in cui continuano ad applicarsi i benefici contributivi connessi al precedente rapporto di apprendistato.

incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile:  assunzione a tempo indeterminato di studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro o apprendistato formativo

Il suddetto incentivo per l’occupazione giovanile stabile si applica anche alle assunzioni effettuate:

  • dall’1.1.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, a favore di studenti che:
    • alla data delle stesse, non abbiano compiuto 30 anni di età; per il solo anno 2018, tale limite è elevato a 35 anni;
    • abbiano svolto, presso la medesima azienda, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto nei diversi percorsi di diploma o laurea considerati ovvero abbiano svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “apprendistato di primo livello”) o di apprendistato in alta formazione (c.d. “apprendistato di terzo livello”).

In tali casi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è concesso:

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua;
  • ma con una percentuale di decontribuzione del 100%.

pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

A partire dall’1.7.2018, viene introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi tracciabili:

  • bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.

esclusioni

L’obbligo in esame non si applica:

  • ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla L. 2.4.58 n. 339), né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici;
  • ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni.

regime sanzionatorio

Per la violazione dell’obbligo in esame è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.

differimento dell’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro in modalità telematica

Viene ulteriormente posticipata dall’1.1.2018 all’1.1.2019 l’operatività dell’obbligo di tenere il libro unico del lavoro (LUL):

  • in modalità telematica;
  • presso il Ministero del Lavoro;
  • secondo le modalità tecniche e organizzative definite da un apposito DM.

Nel 2018, restano, dunque, ferme le modalità di tenuta del LUL attualmente in uso (elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser, supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni precedenti, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo, oltre alla consultabilità, l’inalterabilità e l’integrità dei dati e la sequenzialità cronologica delle operazioni).

bonus bebè

Si prevede che l’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebè”), previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2017, venga:

  • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • corrisposto, per tali soggetti, esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

reddito di inclusione

La legge di bilancio 2018 interviene sulla disciplina del Reddito di Inclusione (c.d. “REI”), istituito dal D.Lgs. 15.9.2017 n. 147 quale misura nazionale unica di contrasto alla povertà:

  • modificando, dall’1.1.2018, il requisito familiare di accesso alla misura di cui all’art. 3 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 147/2017, ora consistente nella presenza di almeno un lavoratore di almeno 55 anni di età che si trovi in stato di disoccupazione, senza ulteriori specificazioni;
  • abrogando, dall’1.7.2018, tutti i requisiti familiari di accesso di cui all’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 147/2017, come sopra modificato;
  • innalzando del 10% il limite massimo del beneficio, fissato, in sede di prima applicazione, in misura pari all’ammontare annuo dell’assegno sociale.

professionisti : equo compenso e clausole vessatorie

Viene modificato l’art. 13-bis della L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell’ambito della determinazione del corrispettivo dell’avvocato (oltre che, fra l’altro, delle professioni ordinistiche), l’applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.

equità del compenso

Viene precisato che il compenso per essere equo deve essere “conforme” ai parametri ministeriali (il DM 55/2014 per gli avvocati e il DM 140/2012 per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia).

clausole vessatorie

Nell’ambito della disciplina delle clausole vessatorie, è stato soppresso, ai fini del regime di validità delle clausole presunte come vessatorie, l’indicazione che le stesse possano essere oggetto di specifica trattativa e approvazione.

Pertanto, la trattativa tra le parti non è più elemento di valutazione per l’esclusione della natura vessatoria delle clausole, che sono vessatorie in quanto tali.

regime sanzionatorio

Viene abrogato il termine decadenziale per la proposizione dell’azione di nullità, fissato prima in 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, rispetto alla non equità del compenso e al carattere vessatorio delle clausole.