Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale.

estensione della fatturazione elettronica 

decorrenza

Il nuovo obbligo è introdotto:

  • per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;
  • in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

ambito applicativo

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

  • regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
  • regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.

modalità di trasmissione

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.
Il soggetto emittente potrà:

  • operare direttamente sul Sistema;
  • avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

abolizione della comunicazione dati fatture

Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, viene prevista l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

super-ammortamenti: proroga

Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche.

In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:

  • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);
  • sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art 164 del TUIR.

iper-ammortamenti: proroga

La maggiorazione del 150% di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper- ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;

sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali. Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di pre- stazioni e guasti dei dispositivi on-field).

sostituzione di un bene agevolato con l’iper-ammortamento

Viene integrata la disciplina originaria dell’iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

introduzione dell’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)

Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”.

ambito soggettivo

L’imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

  • un sostituto d’imposta residente di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 600/73;
  • una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

Sono, quindi, escluse dall’ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di “privati”.

Non sono, inoltre, soggette all’imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

prestazioni assoggettate all’imposta

L’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demandata d un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

aliquota e base imponibile

L’imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell’IVA.

modalità di prelievo

L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all’Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

decorrenza

L’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà. Considerando che il termine per l’approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell’1.1.2019.

modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.

dividendi

A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
  • dalle società di capitali;
  • dagli enti non commerciali.

plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del D.Lgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).

indici sintetici di affidabilità fiscale: rinvio applicazione

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.