A partire dal 2018, imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di un credito d’imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

È una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici (articolo 57-bis, decreto legge 50/2017) che ha così dato attuazione a quanto previsto dalla delega contenuta nella legge 198/2016, finalizzata all’introduzione di benefici fiscali connessi agli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, attraverso il riconoscimento di “un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative” (articolo 2, comma 2, lettera n).

Il duplice obiettivo è quello da un lato, di spingere imprese e lavoratori autonomi ad utilizzare gli strumenti pubblicitari per sostenere lo sviluppo e la crescita della propria attività e, dall’altro, aumentare le risorse finanziarie a favore del comparto editoria.

Il riconoscimento del credito d’imposta è connesso agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In particolare è rivolto ad investimenti il cui valore sia superiore almeno dell’1% a quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta risulterà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati o 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Il credito d’imposta verrà concesso nel limite complessivo stabilito annualmente con apposito decreto.
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, previa segnalazione al dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri.

Per rendere concretamente operativo il beneficio fiscale, sarà necessario attendere le relative disposizioni di attuazione, la cui emanazione è affidata a un successivo DPCM da adottare, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Con il DPCM, infatti, dovranno essere definite le tipologie di investimento che danno diritto al beneficio; i casi di esclusione; le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; la documentazione richiesta; il sistema dei controlli volti ad assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla legge.