L’art. 57-bis del DL 50/2017 convertito, modificato dall’art. 4 del DL 148/2017 convertito, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e reti televisive.

ambito soggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare (comunicazione Consiglio dei Ministri 24.11.2017):

  • gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
  • sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione, il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente).

ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 2018.
Sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.06.2017 al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
Per il 2017 non sono, invece, agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv.

misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari:

  • al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative.

In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate.
Il credito d’imposta spetta, comunque, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.

utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 471/97;
  • previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno).
La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.